Art. 27.
(Spese per gli organismi informativi).

      1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, una apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi.
      2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica e su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza, che esprime parere.
      3. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese degli organismi informativi, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni:

          a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti, in appositi capitoli, i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della

 

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gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti dal Direttore generale del SIS, su proposta, per la parte di rispettiva competenza, degli altri responsabili degli organismi informativi;

          b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza, e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'Ispettorato, al controllo di un ufficio della Corte dei Conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso la Direzione generale del SIS;

          c) gli atti di gestione del fondo di cui alla lettera b) sono assunti dal Direttore generale e dagli altri dirigenti della Direzione generale del SIS, salvo quanto previsto dall'articolo 25 e sono assoggettati al controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso la stessa Direzione generale;

          d) ai componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e della Ragioneria centrale di cui alle lettere b) e c) si applica il disposto dell'articolo 17, comma 13, e nei loro confronti è vietata l'erogazione di qualsiasi indennità speciale connessa a tale incarico;

          e) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal Direttore generale del SIS, dal direttore dell'AE e dal direttore dell'AI, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Ministro delle informazioni per la sicurezza. I rendiconti e la relazione presentati dal direttore dell'AE e dal direttore dell'AI sono trasmessi al Ministro delle informazioni per la sicurezza tramite il Direttore generale del SIS;

          f) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi,

 

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insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza, al quale i Ministri competenti riferiscono altresì annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è trasmessa alla fine dell'esercizio finanziario all'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, nell'archivio storico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).